UFFICIO TRIBUTI
Viale della Repubblica- 73010 - Zollino (LE)
Responsabile:
Tel.: 0836.600.003
Fax: 0836.600.645
Email: ragioneria@comune.zollino.le.it
Addizionale comunale I.R.P.E.F.
L'Addizionale comunale I.R.P.E.F. è un'imposta comunale suddivisa
in due parti:
una fissa, uguale per tutti i Comuni, fissata da un D.M. del 1998;
una variabile, la cui entità è decisa direttamente
dal Comune, entro i limiti stabiliti dalla legge (per il Comune di Zollino e del 0,2 %)
Imposta comunale sulla pubblicità
Qualsiasi messaggio diffuso in luoghi pubblici, o aperti al pubblico,
attraverso mezzi di comunicazione visiva o acustica è soggetto
all'imposta comunale sulla pubblicità. La diffusione di messaggi
pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione
Comunale. L'imposta è dovuta da chi materialmente mette a
disposizione i mezzi per la diffusione del messaggio pubblicitario
o da che produce la merce oggetto della promozione.
Le tariffe sono variabili a seconda della tipologia della pubblicità
e vengono deliberate dai singoli comuni.
TARSU - Tassa smaltimento rifiuti
La tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono locali
a qualunque scopo adibiti. Per le abitazioni private
sono tassati i vani principali e le dipendenze.
Ai fini dell'applicazione del tributo, i locali sono distinti
in categorie. Nei regolamenti comunali possono essere previste riduzioni.
Le fonti normative di questo tributo sono il D.Lgs.507/93 e successive
modificazioni ed integrazioni ed i regolamenti comunali per l'applicazione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Come e quando
Occorre presentare denuncia di inizio, variazione o cessazione entro
il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno. La denuncia
ha effetto anche per gli anni successivi se non vi sono condizioni
di tassabilità variate; dev'essere redatta su appositi moduli
predisposti dall'UFFICIO TRIBUTI e ivi consegnata dietro rilascio
di regolare ricevuta. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 e della Legge 549/95,
con decorrenza 1 gennaio 1996, la tassa smaltimento rifiuti per
coloro i quali occupano aree pubbliche per meno di 183 giorni, assume
la forma di tassa "giornaliera" e pertanto non si riceverà
più la cartella esattoriale, ma si dovrà provvedere
al pagamento a mezzo di c/c postale.
In caso di cessazione dell'occupazione il contribuente deve ugualmente
presentare una denuncia di cessazione. La cessazione in corso d'anno
(per vendita o rilascio dell'immobile o chiusura dei locali produttivi)
dà diritto allo sgravio parziale del tributo per i bimestri
solari successivi alla data di presentazione della cessazione. Per
questa ragione la denuncia di cessazione deve essere immediata,
altrimenti il contribuente potrebbe decadere dal beneficio per uno
o più bimestri. Anche la variazione della superficie o della
tipologia di utilizzo dei locali deve essere dichiarata al più
presto, come pure il venir meno delle condizioni che danno diritto
a particolari agevolazioni - denuncia di variazione.
TOSAP - (tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche).
Ha per oggetto le occupazioni, di qualunque natura, di spazi ed
aree pubbliche e in ogni caso di beni demaniali o appartenenti al
patrimonio indisponibile del Comune.
Ogni occupazione di spazio pubblico deve essere autorizzata dall'ufficio
competente del Comune, la tassa è dovuta dai titolari dell'autorizzazione
e della concessione ed anche dagli occupanti abusivi.
Il Comune adotta un regolamento di attuazione, nel quale vengono
raccolte le disposizioni di dettaglio e i casi di agevolazioni e
riduzioni applicabili, e definisce le tariffe.
Si distingue tra occupazioni PERMANENTI e occupazioni TEMPORANEE.
La principale categoria di occupazioni permanenti è rappresentata dai passi carrabili.
Come e quando
Diverse sono le fattispecie di occupazione temporanea, fra le quali
possiamo ricordare, a titolo indicativo, le occupazioni dei banchi
di mercato, gli stando delle feste, l'occupazione realizzata con
tavoli e sedie all'esterno degli esercizi di somministrazione, occupazioni
per lavori edili.
Per poter effettuare l'occupazione occorre che l'interessato presenti
apposita domanda. All'atto del ritiro dell'autorizzazione dovrà
provvedere al pagamento del tributo.
Il contribuente è tenuto a presentare apposita denuncia ai
fini del tributo nei termini indicati dal decreto legislativo 507
del 1993:
a) per le fattispecie che ricadono nella categoria di occupazioni
permanenti entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque
non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione;
b) per le occupazioni temporanee entro i termini stabiliti dalle
disposizioni del Regolamento comunale (in genere entro il termine
di inizio occupazione).
Le occupazioni poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione
costituiscono occupazioni abusive e come tali sono soggette a sanzione
amministrativa, nonché allo sgombero coattivo.
Nell'ambito dell'attività di controllo il Comune può
emettere avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
I.C.I. - Imposta sugli immobili
L'I.C.I. è l'imposta dovuta al Comune da tutti coloro che,
sul territorio comunale, sono proprietari o titolari del diritto
di usufrutto, uso, abitazione, superficie od enfiteusi, di fabbricati,
aree fabbricabili. Il pagamento è relativo
all'anno in corso e deve essere effettuato utilizzando gli appositi
bollettini postali.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso
ed ai mesi di possesso.
L'acconto è pari al 50% dell'imposta annua dovuta, a saldo
si versa la differenza.
La comunicazione per acquisti, vendite, successioni, variazioni
catastali, cambi di residenza, comodati concessi, ecc... è
presentata o spedita con raccomandata al Comune, entro 60 giorni
dall'avvenuta variazione e comunque non oltre i termini previsti
per la consegna della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
in cui la variazione stessa è avvenuta.
Come e quando
La base imponibile è calcolata nel seguente modo: per i fabbricati
si assume la rendita vigente in Catasto al 1° gennaio dell'anno
di imposizione, che deve essere incrementata del 5% (rivalutazione
obbligatoria stabilita dalla legge) e successivamente moltiplicata
per un coefficiente catastale (50 se si tratta di un immobile accatastato
come A10 (ufficio) o come D (immobile produttivo); 34 se si tratta
di un C1 (negozio); 100 per tutti gli altri immobili). In questo
modo si identifica la base imponibile;
per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore di mercato
dell'area definita al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Aliquote
d'imposta e detrazioni Il Comune definisce annualmente le aliquote
e le detrazioni di imposta. L'aliquota deve essere applicata alla
base imponibile per identificate l'imposta lorda da pagare.
Il contribuente deve autoliquidare l'imposta dovuta per l'anno corrente
avuto riguardo allo sviluppo (o alla conferma) dei dati concernenti
la sua proprietà immobiliare. Il pagamento può essere
frazionato in due rate. L'acconto deve essere pagato entro il 30
giugno dell'anno di imposizione. Il saldo entro il 20 dicembre .
Il pagamento può essere anche effettuato in un'unica soluzione
(entro il 30 giugno).
Il pagamento deve effettuarsi mediante apposito bollettino di conto
corrente postale, tipico per il pagamento dell'ICI.
Ogni Comune determina annualmente le modalità di pagamento
(tramite Concessionario della riscossione oppure tramite conto corrente
intestato direttamente al Comune). Per questa ragione prima di effettuare
il pagamento il contribuente deve verificare l'esatta intestazione
del bollettino.
Il Comune, in ogni caso, a ridosso della scadenza trasmette al domicilio
dell'interessato i modelli di pagamento, con indicazione dei dati
del contribuente, al fine di agevolare l'adempimento.
L'obbligo di dichiarazione deve assolversi in occasione dell'acquisito
o della vendita, della costituzione o estinzione di diritti reali
minori su immobili, dell'attivazione, chiusura di contratti di leasing
oppure al verificarsi delle circostanze che comportano obbligo specifico
di dichiarazione. Per una più precisa rappresentazione della
casistica si possono consultare le istruzioni al modello di dichiarazione,
distribuito gratuitamente dal Comune, oppure consultando la modulistica
generale direttamente dal sito www.finanze.it.
Aliquote
| Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenza
|
4,5 per mille |
| Aliquota ordinaria |
6 per mille |
| DETRAZIONE SU ABITAZIONE PRINCIPALE |
€ 103,29 |
Il pagamento dell'ICI va effettuato sul:
C/C/P n. 12543724
intestato a: Comune di Zollino (Le) Serv. Tesoreria I.C.I.
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